(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 15 del 6 aprile 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta Regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sara' approvato con legge e, comunque non oltre il 30 aprile 1992, il bilancio per l'anno finanziario 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalita' e la prescrizione previste nella legge regionale 16 gennaio 1992, n. 1.