(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 15
                         del 6 aprile 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.    La   Giunta   Regionale   e'   autorizzata   ad   esercitare
provvisoriamente, fino a quando non  sara'  approvato  con  legge  e,
comunque  non  oltre  il  30  aprile  1992,  il  bilancio  per l'anno
finanziario 1992, secondo gli stati di previsione e con le  modalita'
e  la prescrizione previste nella legge regionale 16 gennaio 1992, n.
1.